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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA (ex art. 16, D.lgs. 39/2021)

1 Premessa

L’art. 16 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, rubricato “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport” ha introdotto l’obbligo per la Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.

In data 31.08.2023, la Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (cd. Codice delle Pari Opportunità) per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Ai sensi dell’art. 16, comma 2, D.lgs. 29/2021, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Tricesimo (da ora in avanti più brevemente POLISPORTIVA TRICESIMO), in quanto società sportiva affiliata, provvede a dotarsi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta secondo i dettami delle Linee Guida emesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

2 Destinatari

Sono destinatari del presente documento gli Amministratori, i componenti degli organi di controllo, gli atleti, gli allenatori, i tecnici, tutti i tesserati in genere, le “Risorse umane” e gli “altri collaboratori”, anche occasionali, che a qualsiasi titolo sono a contatto con gli atleti (a titolo di esempio i familiari accompagnatori degli atleti del minibasket).

Con “Risorse umane” si intende l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

Con “Altri collaboratori” si intendono, a mero titolo di esempio, gli osservatori, gli agenti e gli intermediari, nonché altri collaboratori occasionali di POLISPORTIVA TRICESIMO a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale.

3 Diritti fondamentali dei tesserati

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Tutti i Destinatari del presente documento e, quindi, chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva, è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati, nonché a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, con attenzione e impegno speciali se minorenne, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele come qui di seguito descritti.

4 Principi fondamentali

Tutti i Destinatari del presente documento sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice Etico e dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell’attività sportiva e di trasparenza.

POLISPORTIVA TRICESIMO condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma (sia essa commissiva, omissiva o commissiva mediante omissione) e si impegna a prevenire tali comportamenti, promuovendo unapolitica di “tolleranza zero” per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genere, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo.

I soggetti destinatari del presente documento devono rispettare il Codice Etico adottato da POLISPORTIVA TRICESIMO, il Codice Etico adottato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione all’etnia, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche, all’orientamento, all’identità sessuale, allo stato di salute, all’appartenenza politica e sindacale, alla lingua e alla diversa abilità.

I soggetti destinatari del presente documento sono tenuti a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona.

I destinatari del presente documento devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Nell'ambito dell’attività svolta per POLISPORTIVA TRICESIMO, i Destinatari del presente documento sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società, la normativa sportiva applicabile, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso l’asserito perseguimento di eventuali interessi di POLISPORTIVA TRICESIMO può giustificare la loro inosservanza.

La violazione dei Principi Fondamentali e l’inosservanza delle leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società, della normativa sportiva applicabile del Codice Etico e dei regolamenti interni, ove ne ricorrano i presupposti, sarà sempre fonte di responsabilità disciplinare.

5 Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione e contesti di rischio

5.1. Condotte vietate

Ai Destinatari del presente documento e, quindi, chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva di POLISPORTIVA TRICESIMO, o ad altra attività connessa o collegata anche indirettamente alla prima, sono rigorosamente vietate condotte di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati.

Si considerano condotte di abuso, violenza e discriminazione rigorosamente vietate le seguenti fattispecie:

·       “abuso psicologico”, da intendersi come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

·       “abuso fisico”, da intendersi come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico - fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

·       “molestia sessuale”, da intendersi come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti gravi imbarazzo, noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

·       “abuso sessuale”, da intendersi qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

·       “negligenza”, da intendersi come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

·       “incuria”, da intendersi come la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

·       “abuso di matrice religiosa”, da intendersi come l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

·       “bullismo, cyberbullismo”, da intendersi come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

·       “comportamenti discriminatori”, da intendersi come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social- economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In ogni caso, sono assolutamente vietate tutte le condotte che abbiano un effetto discriminatorio circa la razza, regione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio-economico, capacità atletiche.

5.2 contesti di rischio

Tutti i Destinatari del presente documento devono astenersi dal compiere, e devono concorrere con le proprie condotte a prevenire e a contrastare, le fattispecie sopra descritte in ogni contesto ritenuto sensibile al rischio e quindi:

·       Organizzazione ed effettuazione delle sessioni di allenamento e dell’utilizzo della palestra e degli spogliatoi.

·       Organizzazione ed effettuazione delle trasferte.

·       Organizzazione ed effettuazione dei ritiri.

·       Organizzazione ed effettuazione delle gare.

·       Organizzazione e somministrazione di trattamenti e/o prestazioni sanitarie.

6 Procedure di safeguarding

Al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati POLISPORTIVA TRICESIMO ha adottato le seguenti policy (cd. Procedure di safeguarding):

Controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti.

Al momento dell’instaurazione del rapporto ovvero, comunque, con cadenza annuale, POLISPORTIVA TRICESIMO richiede ad allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti, l’esibizione del Casellario Giudiziale e del Casellario dei Carichi Pendenti.

L’esibizione del Casellario Giudiziale e del Casellario dei Carichi pendenti può essere sostituito dalla relativa autocertificazione, su cui POLISPORTIVA TRICESIMO si riserva di procedere a controlli a campione.

È ostativo all’instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con POLISPORTIVA TRICESIMO l’iscrizione, nel Casellario Giudiziale, di condanne definitive per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali.

Costituisce illecito disciplinare e, in ogni caso, è ostativo all’instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con POLISPORTIVA TRICESIMO, il rifiuto di esibire il Casellario Giudiziale e il Casellario dei Carichi Pendenti ovvero di rendere l’autocertificazione relativa.

L’iscrizione nel Casellario dei Carichi Pendenti per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali, è causa di immediata sospensione cautelare dall’attività deliberata dal direttivo della POLISPORTIVA TRICESIMO eventualmente su proposta del Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazioni.

Il destinatario della sospensione cautelare potrà far pervenire le proprie difese entro 10 giorni dalla notifica della sospensione con la richiesta di annullamento del provvedimento. Si applicano le norme sul procedimento disciplinare previste nel presente documento.

Al fine di bilanciare il principio costituzionale della presunzione di innocenza con la necessaria e primaria tutela delle presunte vittime con particolare riguardo ai soggetti minori, l’attività potrà essere ripresa solo in caso di archiviazione del procedimento, di sentenza anche non definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere o provvedere e di esito positivo della messa alla prova, salva la sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente sportivo e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra POLISPORTIVA TRICESIMO e le famiglie degli atleti minori.

È fatto obbligo ad allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti, di comunicare immediatamente ad POLISPORTIVA TRICESIMO non appena ne vengano a conoscenza la pendenza di indagini a proprio carico per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali.

L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione costituisce illecito

disciplinare.

7 Regole di condotta

Tutti i destinatari del presente documento e, in particolare i tecnici e tutto lo staff anche medico, a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti, dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto nel presente documento e improntare il proprio comportamento alle seguenti buone pratiche:

·       riservare ad ogni Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;

·       prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale o, in caso di pregiudizio e ricorrendone i presupposti, alle autorità competenti;

·       programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

·       porre attenzione, in occasione delle trasferte in Italia e all’estero, a soluzioni logistiche (sistemazione in hotel, spostamenti della squadra e in generale rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell’allenamento e delle singole partite “fuori casa”) atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;

·       durante le trasferte in Italia e all’estero, prevedere sistemazioni in hotel con attribuzione di camere separate a tecnici e staff tecnico, anche medico, rispetto agli atleti. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;

·       ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;

·       prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte descritte al precedente articolo 5, con azioni di sensibilizzazione e controllo;

·       spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati nel presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

·       porre attenzione, in occasione delle visite mediche, a soluzioni e modalità di svolgimento atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, preferendo, ove possibile, l’esecuzione della visita del minore alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale;

·       prevedere spogliatoi e servizi igienici separati tra tecnici ed atleti e tra tecnici e atleti di sesso diverso. Ove si dovesse presentare la necessità, a richiesta degli interessati, Polisportiva Tricesimo di impegna a predisporre spogliatoi e servizi igienici “No gender” di caratteristiche pari a quelli “gender”.

Ove compatibili con la loro attività sportiva, con l’età e con il loro concreto sviluppo e nell’ambito del loro interesse e ferme restando l’appropriata comunicazione e divulgazione, gli atleti minori sono tenuti a rispettare le buone pratiche di rispetto e solidarietà reciproci.

8 Divieti

È fatto espresso divieto per allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra.

Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta, la seduta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o con l’autorizzazione degli stessi.

È fatto espresso divieto per allenatori e staff, sia in allenamento che in trasferta, di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi riservati salvo ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva.

9 Affiancamento dell’allenatore e/o dell’accompagnatore

Durante gli spostamenti degli atleti in trasferta, durante gli allenamenti ed in tutte le occasioni in cui l’atleta debba essere accompagnato a casa è auspicabile la presenza di una terza persona salvo diverso accordo sul punto con l’atleta maggiorenne.

In caso di atleti minorenni, devono essere acquisite tutte le autorizzazioni da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

10 Protocolli di comportamento

Tutti gli atleti, maggiorenni e minorenni, sono tenuti al rispetto del regolamento interno e di tutte le regole e di tutti i principi espressi nel presente documento e nel Codice Etico e, in particolare, dei principi fondamentali di non discriminazione e di non violenza nell’ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e dell’altra squadra.

È vietato fare riprese o fotografie all’interno degli spogliatoi o comunque negli spazi diversi dall’area di gioco di atleti contro la loro volontà. In ogni caso è vietata la pubblicazione o diffusione delle immagini o video, salvo l’inoltro privato tra le persone riprese.

È sempre vietato fare riprese o fotografie all’interno degli spogliatoi o negli spazi diversi dall’area di gioco di persone nude o parzialmente vestite.

Gli allenatori e tutti i componenti dello staff tecnico sono tenuti al rispetto di tutte le regole e di tutti i principi espressi nel presente documento, nel Codice Etico e nel regolamento interno e, in particolare, e ad adottare modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

Codice di condotta

Doveri e obblighi dei tesserati

Tutti i tesserati devono:

·       comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

·       astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

·       garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

·       impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

·       impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;

·       instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

·       prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

·       affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

·       collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

·       segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Dirigenti sportivi e tecnici devono:

·       agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

·       astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

·       contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

·       evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

·       promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

·       astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

·       predisporre, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

·       comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

·       astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

·       interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, segnalando la situazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

·       impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

·       segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

·       dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

·       sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

·       conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

·       astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati. L’utilizzo di immagini o video dei tesserati minori a fini pubblicitari deve essere previamente concordato ed autorizzato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.

·       segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Doveri e obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

·       rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

·       comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

·       comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

·       prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

·       rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

·       rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

·       mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

·       riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

·       evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

·       astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

·       segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Diffusione e conoscenza

Il presente documento, in uno con tutti quelli qui richiamati, sono pubblicati sul sito internet della Polisportiva Tricesimo in modo che siano facilmente accessibili e consultabili.

POLISPORTIVA TRICESIMO assicura la massima diffusione e conoscenza del presente documento a tutti i livelli della propria organizzazione.

A tutti i Destinatari è richiesto l’obbligo di osservanza del presente documento e del Codice Etico. L’inosservanza, ove ne ricorrano i presupposti, costituisce illecito disciplinare.

Formazione

POLISPORTIVA TRICESIMO organizza, con cadenza almeno semestrale, e anche per singoli gruppi, programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall’Osservatorio Permanente Coni per le politiche di Safeguarding.

Tali attività di formazione sarà documentata tramite attestati di partecipazione.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding o Safeguardian).

Identificazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Nomina e revoca

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, POLISPORTIVA TRICESIMO ha previsto l’istituzione della figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (da ora Safeguardian o più semplicemente Responsabile) deve essere senza indugio pubblicata sul sito web di POLISPORTIVA TRICESIMO e affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

Il Safeguardian deve essere caratterizzato dai requisiti di competenza, autonomia ed indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale.

In particolare:

·       autonomia ed indipendenza: i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono l’inserimento del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” del Responsabile al massimo vertice aziendale operativo, l’assenza, in capo al Responsabile, di compiti operativi che rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio. Non costituisce causa di incompatibilità l’eventuale ruolo dirigenziale privo di funzioni amministrative ricoperto dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nell’organizzazione di POLISPORTIVA TRICESIMO. Ove, comunque, tale ruolo mettesse in dubbio la propria indipendenza e l’autonomia di giudizio in ordine a una o più segnalazioni, sarà obbligo del Responsabile segnalare un tanto affinché POLISPORTIVA TRICESIMO, previa valutazione del caso, possa incaricare un sostituto ad acta. L’omessa segnalazione può costituire grave inadempimento nell’esercizio dell’incarico.

·       competenza: il connotato della competenza deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività propria del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, e se nominato, decade, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare il Responsabile Safeguarding, ma solo per giusta causa. Per l’approvazione di una delibera di revoca per giusta causa del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio.

Costituiscono giusta causa di revoca del Responsabile:

·       l’accertamento di un grave inadempimento da parte del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nello svolgimento dei propri compiti;

·       l’omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ovvero dell’indipendenza e dell’autonomia nella     gestione di singole segnalazioni;

·       la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni proprie del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il Safeguardian revocato dovrà, a sua richiesta, essere immediatamente reintegrato in carica dal Consiglio.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può recedere in ogni momento dall’incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R o con pec.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo Responsabile durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente.

Oltre a quanto previsto qui di seguito, il Responsabile se lo ritiene necessario provvede ad integrare le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento di Funzionamento da pubblicizzare come allegato al presente Modello.

È rimesso al suddetto organo, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo il Responsabile può avvalersi di altri soggetti con competenze che di volta in volta si dovessero rendere a tal fine necessarie.

Funzioni e poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Safeguardian è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ad esso è affidato il compito di vigilare:

·       sul funzionamento e sull’osservanza del presente Modello;

·       sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, con particolare riguardo e attenzione agli atleti minori;

·       sull’analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e quindi sull’opportunità di aggiornamento dello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a mettere a disposizione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni i mezzi, economici e non, che ne consentano la piena operatività.

Per ogni esigenza di ordine finanziario, il Responsabile nell’espletamento del proprio mandato, ha la facoltà di richiedere le risorse necessarie al Presidente, agli Amministratori Delegati e/o al Consiglio d’Amministrazione.

Nello svolgimento del proprio incarico, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, così come il Responsabile delle politiche di Safeguarding federale, ha diritto di accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.

Tutti i tesserati e tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva sono tenuti a riservare la propria piena collaborazione al Safeguardian, così come al Responsabile delle politiche di Safeguarding federale.

Procedura di segnalazione di abusi, violenze o discriminazioni

I soggetti coinvolti

I soggetti di cui al punto 2 del presente documento devono (e, in casi di vittime minorenni, gli esercenti la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, possono) presentare segnalazioni circostanziate di abusi, violenze e discriminazioni, di cui siano venuti a conoscenza.

Nel caso di informazioni fumose e generiche e/o di dubbio sulla possibile sussistenza di situazioni di abusi, violenze e discriminazioni è auspicato l’immediato confronto con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

I soggetti di cui al punto 2 del presente documento sono i soggetti la cui condotta è oggetto di Segnalazione.

Nel caso di segnalante minore di età non si applicano i vincoli sostanziali e procedurali stabiliti in questo Modello per l’oggetto e l’inoltro della segnalazione: il minore tesserato potrà anche contattare direttamente il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

In questo caso, tuttavia, ove il Responsabile ritenga di dar seguito alla segnalazione secondo i criteri di seguito stabiliti, sentito il parere del minore e se questo non ne pregiudica il superiore interesse, metterà tempestivamente a conoscenza della segnalazione gli esercenti la responsabilità genitoriale o chi ne fa e veci.

Fattispecie oggetto di segnalazione

Le fattispecie oggetto di segnalazione sono:

·       presunte violazioni del presente Modello, dei principi, delle regole e delle policy in esso previste;

·       presunti abusi, violenze e discriminazioni.

Forma e contenuti minimi della Segnalazione

Obiettivo del presente documento è consentire ed incentivare l’utilizzo della Segnalazione, pertanto, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella Segnalazione medesima sono:

·       una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: luogo, condotta, circostanze etc.);

·       qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento contrario al Modello.

Il Segnalante potrà indicare le proprie generalità, eventualmente con richiesta di anonimato. Sono comunque consentite segnalazioni anche in forma anonima.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

·       l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;

·       l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la

·       fondatezza di tali fatti;

·       ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il Segnalante potrà inoltre allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

Esclusioni: le segnalazioni vietate

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone coinvolte.

È vietato in particolare:

·       il ricorso ad espressioni ingiuriose;

·       l’invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o

·       calunniose;

·       l’invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;

·       l’invio di Segnalazioni effettuate con l’unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile, in conformità al Codice Disciplinare, l’invio di segnalazioni vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che nei casi di invio di segnalazioni vietate la riservatezza dell’identità del Segnalante nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla Società non saranno garantite.

Nello specifico, pertanto, il Segnalante deve essere consapevole che:

·       le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante stesso sa essere false o infondate e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare pregiudizio al Segnalato;

·       la segnalazione non garantisce alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;

·       rimane impregiudicata l’eventuale responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate con dolo o con colpa grave, segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione della presente Procedura sono passibili di sanzioni disciplinari;

·       la lamentela personale, le rivendicazioni rientranti in rapporti di lavoro o che investono la sfera dei rapporti con i superiori gerarchici o colleghi non possono formare oggetto di segnalazione.

Canali di segnalazione

La Segnalazione può essere effettuata attraverso una PEC, in via esclusiva, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di POLISPORTIVA TRICESIMO all’indirizzo asspoltricesimo@pec.it; in alternativa, attraverso una segnalazione orale da parte del minore direttamente al Safeguardian.

I canali di cui la Società si è dotata garantiscono l’impossibilità di accesso alla Segnalazione e all’identità stessa del Segnalante da parte del Segnalato e di terzi che non siano stati identificati dall’organizzazione quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.

Tutele

Il Segnalante e il Segnalato godono delle medesime tutele previste nel D. Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

Confidenzialità e riservatezza

POLISPORTIVA TRICESIMO garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell’identità del Segnalante e del Segnalato, nonché della documentazione allegata all’atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni (ivi inclusa l’eventuale documentazione) non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di gestione e nell’istruttoria delle segnalazioni, di seguito descritto.

Il Segnalante può rinunciare al suo diritto di riservatezza con consenso espresso alla rivelazione della sua identità. Tale rinuncia non potrà mai in alcun modo avere effetto sulla doverosa riservatezza degli altri soggetti e documenti del procedimento.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore. Il Responsabile valuterà se esporre il fatto oggetto di segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione di tale obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La riservatezza del Soggetto Segnalante non sarà tutelata quando:

·       è stata accertata con sentenza irrevocabile la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;

·       l’anonimato non è opponibile per legge e l’identità del Segnalante è richiesta dall’Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità in relazione alle indagini (i.e. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Gestione delle segnalazioni e istruttoria preliminare

Il Safeguardian, ricevute le segnalazioni, effettua le seguenti attività:

·       analizza il contenuto della segnalazione (e l’eventuale documentazione allegata) ricevuta dal Segnalante ed effettua una valutazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare ulteriori approfondimenti. In particolare, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la completa genericità delle segnalazioni non consente nemmeno di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete. In quest’ultimo caso si determinano i presupposti per l’archiviazione;

·       re-indirizza eventuali segnalazioni pervenute ma il cui contenuto non rientra nel perimetro indicato al paragrafo 11.2., senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare. Anche in questo caso si determinano i presupposti per l’archiviazione;

·       in caso di segnalazione precisa e circostanziata valuta le azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi e aziendali vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiede approfondimenti, avvia un intervento di audit, etc.). In tale fase identifica le persone competenti, caso per caso in relazione all’oggetto della segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni. In tali circostanze i soggetti coinvolti nell’attività di istruttoria diventano anch’essi Destinatari della presente policy e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza. La violazione da parte di tali soggetti delle tutele contenute nella presente policy è fonte di responsabilità disciplinare. Ogni attività istruttoria del Safeguardian deve essere debitamente documentata.

·       informa il  Segnalante  non  anonimo  sugli  sviluppi  del procedimento, tenendo conto dell’obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute avuto riguardo al diritto al contraddittorio e alle garanzie del soggetto Segnalato.

Conservazione e tracciabilità

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve assicurare:

·       la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;

·       la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;

·       la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

·       Le attività di cui sopra vengono gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Termini e conclusione dell’istruttoria preliminare

Entro due mesi dal ricevimento della segnalazione, salvo in casi eccezionali il maggior tempo necessario per le istruttorie più complesse mai superiore a quattro mesi, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni archivierà il procedimento o comunicherà al Segnalato la contestazione.

Archiviazione

Nel caso in cui il Responsabile decida di non dare seguito alla segnalazione, deve fornire al Segnalante per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione allo stato degli atti.

Il procedimento archiviato potrà sempre essere riaperto in caso di nuovi elementi che, da soli o insieme a quelli già valutati, depongano per la fondatezza della segnalazione.

Procedimento disciplinare

Responsabilità disciplinare

Fatta salva l’eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa, l’accertato mancato rispetto delle regole e dei principi espressi nel presente documento è per i suoi Destinatari fonte di responsabilità disciplinare.

È inoltre fonte di responsabilità disciplinare per i tesserati la violazione dei divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e l’aver riportato condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile) 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pedopornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis e ter (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa eventualmente aggravata), 609-bis e ter (violenza sessuale eventualmente aggravata), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609- quinques (Corruzione di Minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

La potestà disciplinare

La potestà disciplinare per le violazioni del presente documento è esercitata dal Consiglio di Amministrazione di POLISPORTIVA TRICESIMO su proposta del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il procedimento

Il procedimento disciplinare, per le violazioni del presente documento, attua i principi del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo e, in caso di coinvolgimento di minori, è sempre assicurata la presenza e l’assistenza del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nei casi in cui il Safeguardian non ritenga di archiviare la segnalazione comunica tempestivamente l’addebito al Segnalato, dettagliando l’incolpazione con tutti gli elementi utili alla sua difesa. Il Segnalato potrà entro 10 giorni dalla comunicazione, e salvo proroga concessa nei casi di particolare complessità:

·       Depositare memorie difensive;

·       Chiedere la propria audizione. L’audizione del segnalato è obbligatoria per il Safeguardian;

·       Depositare documenti.

Determinazioni del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Terminata e valutata l’istruttoria a richiesta dal Segnalato entro venti giorni, o nel maggior tempo mai superiore a un mese nel caso di attività complesse, il Responsabile Safeguarding archivierà il procedimento o trasmetterà al Consiglio di Amministrazione di POLISPORTIVA TRICESIMO la relazione con la proposta di sanzione disciplinare e di eventuali segnalazioni successive.

La relazione deve contenere una breve sintesi del procedimento e la valutazione del Safeguardian degli elementi raccolti.

La proposta di sanzione disciplinare deve essere motivata.

Il Responsabile segnala, infine, se pare opportuno la redazione di segnalazione del caso alla Procura della Repubblica e/o alla Procura Federale per ogni valutazione e determinazioni di competenza.

All'esito del procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Responsabile ha la facoltà di:

·       formulare raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli destinatari;

·       formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di condotte in danno dei minori o di abuso, violenza di genere, molestie e discriminazioni;

·       individuare misure o promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente protocollo.

Sanzioni disciplinari

La violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti di POLISPORTIVA TRICESIMO, e della documentazione che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità della violazione del presente Documento e all’età delle persone coinvolte.

Le sanzioni disciplinari per le violazioni del presente Documento sono in via di progressiva afflittività e si diversificano a seconda si tratti di collaboratori retribuiti o volontari:

A Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

A1 Richiamo verbale per mancanze lievi

Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni

contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna

A2 Ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui sopra.

Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.

A3 Multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione.

Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

·       l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding);

·       l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

·       la violazione delle misure adottate da POLISPORTIVA TRICESIMO volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).

A4 Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15.

Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.

A5 Risoluzione del contratto e, in caso di socio/a/tesserato/a di POLISPORTIVA TRICESIMO, radiazione dello stesso.

Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

B Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari di POLISPORTIVA TRICESIMO, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1.     richiamo verbale per mancanze lievi;

2.     ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;

3.     allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

4.     allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

5.     rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni da 1 a 5 si rimanda alle definizioni date nella sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

C Garanzie supplementari e sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati minorenni

Ferma restando l’attuazione i principi del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo e le richieste difensive, il segnalato minorenne sarà sempre assistito da uno o entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, soggetti ai quali andranno destinate tutte le comunicazioni che lo riguardano.

Ogni attività che presuppone la presenza del minorenne deve essere svolta con specifico riguardo alla tutela delle sue esigenze psicofisiche e con spirito pedagogico.

Le sanzioni per gli atleti minorenni sono, in via di progressiva afflittività, esclusivamente:

·       il rimprovero orale

·       il richiamo scritto

·       L’esclusione dalle gare ufficiali o amichevoli per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il segnalato minorenne, entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione, può chiedere la sospensione del procedimento offrendosi di svolgere attività di volontariato a favore di POLISPORTIVA TRICESIMO da concordarsi con il Safeguardian per un periodo non superiore a un mese.